Entro quanto tempo si deve fare il riposo settimanale in caso di trasporto internazionale di passeggeri? – “La regola dei 12 giorni”

La normativa EU sui tempi di guida e riposo consente una serie di deroghe specifiche su particolari tipologie di trasporto. Una di queste è oggetto di questo approfondimento e si riferisce al riposo settimanale in caso di trasporto internazionale di passeggeri.

 

1. Come viene definito il trasporto internazionale di passeggeri?

L’art 2 del REG 1073/2019 definisce i “trasporti internazionali di passeggeri” come gli spostamenti di veicoli:

1 – I cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o Paesi terzi;

2- I cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso stato membro, mentre l’imbarco O lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

3 – Da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

4 – Tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più  Stati membri.

 

2. Quali tipologie di deroghe consente la normativa EU?

– Deroghe individuali connesse a necessità contingenti del conducente durante un singolo viaggio (vale a dire messe in essere direttamente dal conducente e che non necessitano di autorizzazioni es: deroga Art. 12 – leggi APPROFONDIMENTO)

– Deroghe collettive, le quali richiedono sempre l’intervento di provvedimenti normativi che le rendano operative.

 

Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

Tale deroga è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo di 12 periodi di 24 ore consecutivi.
Allo scadere del dodicesimo giorno il conducente deve usufruire:

  • di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

 

  • oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore). La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

A quali condizioni si può ricorrere a tale deroga?

1 – Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

2 – Il veicolo sul quale viene effettuato sia munito di tachigrafo digitale (NON è AMMESSO TACHIGRAFO ANALOGICO).

3 – In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure nel caso di un solo conducente, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

ALLEGATI:

SCARICA REG 1073/2009

 

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