È vero che se faccio un riposo settimanale ridotto di 21 ore e 36 minuti anziché 24 non ci sono sanzioni?

La parola all’esperto di questa settimana è ancora a cura del nostro formatore.
La domanda a cui deve rispondere riguarda il risposo settimanale ridotto e l’eventuale sanzione.

 

Cosa si intende per periodo di riposo settimanale?

L’art 4 lett. h) REG. 561/06 definisce: «periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto».

 

A quanto ammontano le ore di riposo settimanale regolare e ridotto?

Secondo il Reg. EU 561/06 il conducente può svolgere due tipologie di riposo settimanale:

– riposo settimanale regolare di almeno 45 ore, che può essere svolto tutte le settimane;

– riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore che deve essere alternato con un riposo settimanale regolare di almeno 45 ore.

Il riposo settimanale ridotto inoltre va sempre recuperato (o compensato).

 

Che cosa succede se un conducente effettua un riposo settimanale ridotto al di sotto delle 24 ore?

Nel caso in cui il conducente in questione dovesse effettuare un riposo settimanale ridotto al di sotto del 10% cioè fino a 21 ore e 36 min la sanzione sarebbe zero.  Rientrando nella prima fascia di gravità (minore) per questa tipologia di infrazione non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione.

 

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