Durante un controllo su strada è obbligatorio inserire la carta di controllo nel tachigrafo?

Torna dopo molto tempo il nostro Comandante per rispondere ad un quesito in merito ai controlli su strada.

Che cos’è la carta di controllo?

Il sistema del tachigrafo digitale prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.

La carta di controllo è un supporto che permette di avere accesso ai dati contenuti nei tachigrafi digitali.

 

 

Quali operazioni consente di fare la carta di controllo?

La carta di controllo consente agli organi di controllo di accedere alla memoria di massa del tachigrafo e di effettuarne lo scarico; permette inoltre di avere accesso ad una serie di informazioni relative al tachigrafo e alle carte dei conducenti eventualmente inserite. (REG. 165/2014 art. 38 c. 1 lett. A)

La carta tachigrafica di controllo è da considerarsi come una “chiave” necessaria per poter aver accesso a determinate informazioni e per poter effettuare il download.

Cosa prevede la normativa in materia di controlli su strada?

L’allegato I PARTE Acontrolli su strada” del D. lgs 144/2008, in recepimento della direttiva 2006/22/CE prevede che nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:

1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

2) per il periodo di cui all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; (Modalità di contestazione Circolare Ministero Interno Italiano in allegato)

3) all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall’apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo; (Modalità di contestazione Circolare Ministero Interno Italiano in allegato)

4) il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.

 

È quindi obbligatorio inserire la carta di controllo durante una verifica su strada?

No- Nessuna normativa Europea ne nazionale impone l’obbligo di inserire la carta di controllo nel tachigrafo durante i controlli su strada.

La carta di controllo va OBBLIGATORIAMENTE inserita solo se si deve EFFETTUARE  lo SCARICO DELLA MEMORIA DI MASSA DEL TACHIGRAFO.

L’ unica eccezione è data dall’ art. 22 c. 5 del Reg 165/2014:

“..I componenti del tachigrafo sono sigillati come specificato nella scheda di omologazione.

Sono sigillate eventuali connessioni al tachigrafo potenzialmente vulnerabili rispetto a manomissioni, compresa la connessione tra il sensore di movimento e la scatola del cambio nonché, se del caso, la targhetta di montaggio.

La rimozione o la rottura di un sigillo è effettuata solamente:

– da installatori o da officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all’articolo 24 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, o da funzionari di controllo adeguatamente formati e, ove necessario, autorizzati a fini di controllo,

– a fini di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo. In siffatti casi, deve trovarsi a bordo del veicolo una giustificazione per iscritto della rimozione dei sigilli nella quale si dichiarino la data e l’ora in cui si sono infranti i sigilli. La Commissione elabora mediante atti di esecuzione un modulo di giustificazione per iscritto.

I sigilli rimossi o rotti sono sostituiti da un installatore o da un’officina autorizzati, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura.

Qualora i sigilli siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, essi possono essere sostituiti da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico senza indebito ritardo.

Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo è inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell’ispezione, compreso in caso di apposizione di un nuovo sigillo.

Il funzionario di controllo riporta in una giustificazione scritta almeno le informazioni seguenti:

— numero di identificazione del veicolo;
— nome del funzionario;
— autorità di controllo e Stato membro;
— numero della carta di controllo;
— numero del sigillo rimosso;
— data e ora della rimozione del sigillo;
— numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo.

Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, un’officina autorizzata effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo, tranne qualora un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.

 

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REG. 165/2014 aggiornato

REG. 561/06  aggiornato

D.LGS 144/2008

Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 6394 del 14 ottobre 2021 contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del codice della strada attraverso i dati registrati dal tachigrafo.

 

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