Da gennaio 2025 i giorni di controllo passeranno da 28 a 56. E’ vero che, se sono in possesso di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023, la devo sostituire perché non registra i dati oltre i 29 giorni? Per ricostruire le giornate oltre i 28 giorni dovrò portare con me le stampate?
L’approfondimento di questa settimana è curato dal nostro Consulente, che proverà a fornire alcuni chiarimenti relativi a numerosi quesiti giunti in merito all’imminente entrata in vigore del 31/12/2024 del nuovo periodo di controllo.
Attualmente un controllo su strada prevede la verifica del giorno del controllo più i 28 giorni solari precedenti; un conducente, quindi, deve essere sempre in grado di ricostruire la propria attività negli ultimi 28 giorni.
In queste ultimi giorni abbiamo letto tutto e il contrario di tutto in merito ad una situazione in realtà molto semplice.
Il Reg. 1054/2020 ha apportato modifiche al REG 561/06 E 164/2014.
Riportiamo di seguito un estratto che si riferisce proprio ai giorni di controllo:
“Al fine di garantire un’esecuzione efficace, è essenziale che le autorità competenti siano in grado di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei periodi di guida e di riposo nel giorno in cui è effettuato il controllo e nei 56 giorni precedenti”
Il Reg. 561/06 all’articolo 16, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2, per un periodo minimo che comprende il giorno del controllo e i 56 giorni precedenti; tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari di un mese al massimo;
Il REG 165/2014 all’articolo 36 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti;»
- ii) il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.»;
- b) al paragrafo 2, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni
In entrambi i regolamenti si parla di “periodo di controllo”, vale a dire che, mentre ora il controllo verte su 29 giorni (il giorno della verifica e 28 gg precedenti), da gennaio 2025 il range di tempo si allunga a 57 giorni (il giorno della verifica e 56 gg precedenti).
Arriviamo ora all’argomento che ha creato più confusione in assoluto, vale a dire la carta tachigrafica.
Quanti giorni di dati può contenere una carta tachigrafica del conducente?
La carta tachigrafica del conducente (di prima o seconda generazione) può contenere in media 5/6 mesi di attività del conducente.
Attualmente se gli organi di controllo scaricano la carta su strada (di prima o seconda generazione) possono visionare tutto il contenuto o solo i 28 giorni?
Qualsiasi software su strada (e anche in azienda) una volta scaricata la carta permette di visionare l’intero contenuto (tempi di guida, riposo, pause km effettuati ecc.).
Da sempre, quindi, quando si scarica la carta tachigrafica è possibile analizzarne l’intero contenuto, ma visto che su strada il controllo era previsto per soli 28 giorni, l’operatore si limitava all’analisi di questi ultimi.
È importante scaricare spesso la carta?
Soprattutto con l’avvento dei tachigrafi GEN2 i dati che si memorizzano sulle carte sono sempre di più, risulta quindi di fondamentale importanza scaricare spesso le carte in modo tale da mantenere in memoria il maggior numero di informazioni possibili (Nazioni di inizio/fine, out of scope, geolocalizzazione).
È vero che, se l’autista dispone di una carta tachigrafica rilasciata prima di luglio 2023, dovrà necessariamente avere con sé le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti, per coprire i giorni mancanti al raggiungimento dei 56 giorni?
Come già anticipato poco sopra, le carte tachigrafiche, sia di prima che di seconda generazione, possono contenere i dati per più di 56 giorni, per cui a nostro avviso portare le stampe dei 28 giorni precedenti per coprire i giorni mancanti, risulta un inutile spreco di carta.
Nel caso in cui vi sia un frequente uso della funzione out of scope è invece consigliato effettuare una stampa conducente 24 h a fine giornata e conservarla a bordo per l’intero periodo, assieme ad eventuali stampe relative alle deroghe art. 12 e documenti utili ad agevolare le forze di controllo.
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