Corretta sistemazione del carico: indicazioni operative per i controlli su strada

Il 6 giugno 2018 abbiamo pubblicato un approfondimento relativo al contenuto del DM 215/2017 che ha recepito la Direttiva Europea 2014/47/UE avente come oggetto i “Requisiti minimi peri controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.” (Più comunemente conosciuto Decreto sul “Fissaggio del carico”)

Nell’articolo la nostra esperta di fissaggio carico Ing. Francesca Sesana, andava ad analizzare in maniera approfondita i riferimenti legislativi, l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto (rileggi l’articolo).

In data 29 ottobre 2019 il Dipartimento di pubblica sicurezza con nota prot. 300/A/9133/19/108/5/1 ha fornito le indicazioni operative in merito alla materia della sistemazione del carico sui veicoli commerciali.

La circolare parte con la premessa che l’attività di verifica della corretta sistemazione del carico trasportato effettuata dagli organi di Polizia Stradale si è sempre basata su criteri soggetti alla valutazione dell’Agente accertatore.

 

Quali sono i criteri soggetti alla valutazione dell’Agente accertatore?

I criteri soggetti a valutazione dell’agente sono quelli relativi a:

  • Posizionamento del carico
  • Peso
  • Stabilità del veicolo
  • Altri fattori dipendenti dalla tipologia della merce trasportata

 

Quale Art. del codice della strada dovevano e devono applicare gli Agenti accertatori in caso di mancata applicazione delle disposizioni precedentemente indicate (posizionamento, peso ecc.)?

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di posizionamento del carico, peso, stabilità o altri fattori dipendenti dalla tipologia della merce trasportata può condurre all’applicazione della sanzione di cui all’art 164 del cis.

 

Cosa prevede l’art 164 del codice della strada?

L’art. 164 cita quanto segue “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio…”

 

A quanto ammonta la sanzione per carico mal sistemato ai sensi dell’art 164 Cds?

La sanzione prevista va da € 87 a 345 €.

 

È previsto il ritiro dei documenti?

SI, è’ previsto il ritiro della patente di guida e della carta di circolazione i quali vengono restituiti nel momento in cui il carico viene ripristinato.

 

Fatta questa premessa passiamo entriamo nel merito della circolare

Quali sono gli organi competenti deputati in via “prioritaria” ad effettuare i controlli sul corretto Fissaggio del carico?

Vista l’elevata specificità della norma, Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti individua quali autorità competenti all’accertamento delle violazioni in materia di corretta “fissazione” del carico in via prioritaria gli ispettori della Motorizzazione.

 

Questo significa che la Polizia Stradale non può effettuare i controlli sul corretto fissaggio del carico?

NO, la Polizia stradale può rilevare ed accertare violazioni in materia di corretto fissaggio del carico ove venga individuata una MACROSCOPICA violazione della norma.

 

Quale potrebbe essere ad esempio una Macroscopica violazione?

  •  Carico disposto su un lato e non bilanciato
  •  Assenza di cinghie o catene ove previste
  •  Catene prive di etichetta di omologazione o etichetta non leggibile.

 

Quale sanzione è prevista in caso di violazioni inerenti ai dispositivi di ancoraggio o fissaggio (dispositivo non omologati, inefficiente privi di etichette)?

Violazioni macroscopiche riferite a dispositivi non omologati, inefficienti, privi di etichette saranno sanzionate ai sensi dell’art 79 c. 1 e 4 del Cds da € 87 a € 345 (salva la possibilità di contestare l’art. 164).

 

In caso di sanzione per errato fissaggio del carico è prevista la responsabilità di altri soggetti oltre al vettore?

SI, nel caso ad esempio di sanzione ex art. 164 Cds contestata al conducente, dovrà essere sanzionato a titolo di responsabilità concorsuale anche il “caricatore” (se diverso dal conducente) o in caso di accertate specifiche responsabilità anche altre figure della filiera del trasporto come previsto dal D.lgs 286/05.

 

Chi è il “caricatore”?

Ai sensi dell’art. 2 c.d. D.lgs 286/05 il caricatore è: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto.

 

Un trasportatore/vettore può essere considerato caricatore?

SI, un trasportatore o vettore che effettua attività di logistica carico e scarico può essere considerato caricatore e quindi sottoposto a normativa.

 

Un’azienda di produzione può essere considerata caricatore?

SI, nel caso in cui il carico venga effettuato presso l’azienda, quest’ultima viene considerata “caricatore”.

 

In caso di controllo stradale con sanzione verranno quindi emessi due verbali uno al vettore e uno al caricatore?

SI, a seguito dell’accertata violazione, di cui all’art 164 Cds dopo aver acquisto prova documentale si procederà a redigere 2 distinti verbali uno a carico del vettore e uno della persona giuridica individuata come “caricatore”.

 

Esiste una scheda operativa/pratica che gli organi di controllo possono seguire per effettuare i controlli sulla corretta sistemazione del carico?

SI, per visionarla scaricala cliccando qui

 

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ALLEGATI

DM 215/2017

Direttiva 2014/47/UE

Circolare 29/10/19 – prot. 300/A/9133/19/108/5/1

Scheda pratica

Linee guida sul fissaggio del carico

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