Come registrare attività e periodi di inattività dei conducenti quando sono lontani dal veicolo?

Articoli:

34, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 165/2014, 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE.

Chiarimento:

Al fine di garantire più rapidi, efficaci e completi controlli di conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, la normativa UE richiede che un conducente ed un’impresa di trasporto producano una serie completa di registrazioni delle attività del conducente per un periodo di tempo pertinente. A questo proposito l’articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014 richiede ai conducenti di utilizzare i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano e l’articolo 34, paragrafo 3, stabilisce che quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, un conducente non è in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di altre mansioni, i tempi di disponibilità e periodi di interruzioni e riposo devono essere inseriti utilizzando i dispositivi manuali. Il secondo comma dell’articolo 34, paragrafo 3, vieta agli Stati membri di imporre l’uso del modulo attestante le attività del conducente mentre è lontano dal veicolo. Tuttavia, esso non vieta l’uso di tale modulo da parte dei conducenti al fine di attestare le attività quando sono lontani dal veicolo e quando era impossibile per loro registrare tali attività retroattivamente con inserimenti manuali. La logica alla base di questa disposizione è di evitare oneri non necessari per i conducenti e le imprese e per promuovere l’uso del tachigrafo come strumento principale per visualizzare, registrare, archiviare e stampare in dettaglio le attività dei conducenti ed i periodi di inattività.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 [sostituito dall’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014] un conducente deve essere in grado di produrre e presentare alle autorità competenti la serie completa di registrazioni tachigrafiche, compresi gli inserimenti manuali, per il giorno in corso ed i precedenti 28 giorni.

Tale obbligo è ribadito dall’articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, che richiede al conducente di registrare le altre mansioni ed i periodi di disponibilità di ogni giorno dal suo ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale e non solo dei giorni in cui il conducente esegue operazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Sarebbe in contrasto con gli obiettivi e lo spirito del regolamento se fossero necessarie solo le registrazioni per il giorno in cui viene eseguita la guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso. Infatti, le altre mansioni al di fuori del settore dei trasporti o la guida non rientrante nel campo di applicazione del regolamento possono anche incidere sull’affaticamento del conducente e successivamente compromettere la sicurezza stradale così come peggiorare la sua salute e le condizioni di lavoro.

L’articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE prevede che in alcune situazioni, quando il conducente era lontano dal veicolo, entro il periodo di 28 giorni, deve essere utilizzato un modulo elettronico e stampabile istituito con Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 [C (2009) 9895]. Questo modulo di “attestazione di attività” serve a registrare le informazioni che non potevano essere registrate nel tachigrafo tramite inserimenti manuali.

 

Attuazione pratica:

tutte le disposizioni sopra menzionate devono essere lette congiuntamente. Successivamente, si deve intendere che un conducente è obbligato a produrre e presentare la serie completa di registrazioni tachigrafiche per il giorno in corso ed i 28 giorni precedenti. Tali registrazioni devono coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida al di fuori dal campo di applicazione del regolamento, altre mansioni, ecc.) ed inattività (interruzioni, periodi di riposo, ferie annuali, assenze per malattia, ecc.) per ogni giorno. Quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, non è possibile utilizzare il tachigrafo in ciascun giorno per registrare l’attività del conducente ed i periodi di inattività, questi devono essere registrati retroattivamente tramite inserimenti manuali il giorno in cui il conducente attiva il tachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo.

Se, per motivi tecnici, tale registrazione retroattiva non è possibile (ad esempio, in caso di 1a generazione di tachigrafi digitali) o appare eccessivamente onerosa (ad esempio, il conducente stava lavorando al di fuori dal campo di applicazione del regolamento per un periodo più lungo precedente l’attività di guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso) il conducente può utilizzare il modulo standard di attestazione stabilito dalla Decisione della Commissione C (2009) 9895 per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche. Le autorità di controllo degli Stati membri sono invitate ad accettare il citato modulo standard di attestazione in tali situazioni giustificate, ma allo stesso tempo gli Stati membri non devono imporre l’uso di questo modulo (o qualunque altro modulo attestante le attività del conducente quando è lontano dal veicolo) e non devono sanzionare gli autisti per la mancanza di tale modulo.

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: la presente nota illustra il punto di vista dei servizi della Commissione sull’attuazione e l’applicazione di alcune norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ed altri atti giuridici rilevanti dell’UE. Va notato che, in ogni caso, l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di Giustizia Europea.

 

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