Come gestire la prescrizione e decadenza in caso di sinistro riguardante le merci trasportate?
La Prescrizione e la decadenza, sono istituti giuridici spesso dimenticati dai contraenti di polizza ma ben conosciuti dalle compagnie di assicurazioni e quanto mai fondamentali per la definizione dei sinistri riguardanti le merci trasportate. In base alla tipologia di trasporto trattato aereo, mare o terrestre hanno caratteristiche e connotati ben diversi. La loro corretta gestione e applicazione può determinare riflessi positivi o negativi in caso di sinistro che cagioni un danno alle merci oggetto del trasporto.
Vediamo di seguito nel dettaglio cosa differenzia la prescrizione dalla decadenza e le ragioni che stanno alla base della loro diversità di disciplina normativa.
Prescrizione e decadenza
La PRESCRIZIONE è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La prescrizione può essere sospesa ed interrotta, con idonei atti (esercizio del diritto, atto di citazione o qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore i.e. raccomandata a.r.) tuttavia un nuovo termine incomincia a decorrere.
La DECADENZA consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.).Se prima della scadenza del termine viene esercitato il diritto (notifica dell’atto di citazione) la decadenza è impedita.
Di seguito andiamo ad analizzare i principali tipi di prescrizione e decadenza:
Prescrizione e decadenza in ambito marittimo
● Nazionale: Art. 438 Cod. Nav.
– PRESCRIZIONE 6 MESI SE ACQUE INTERNE
– INTERRUZIONE CON RACCOMANDATA A.R.
● Internazionale: art. 3, n. 6, 4° comma della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico
– DECADENZA: 1 ANNO INTERRUZIONE SOLO CON ATTO DI CITAZIONE, il vettore può tuttavia concedere delle proroghe del termine
Prescrizione e decadenza in ambito terrestre
● Nazionale: PRESCRIZIONE 1 ANNO
– INTERRUZIONE CON RACCOMANDATA a.r;
● Internazionale: PRESCRIZIONE 18 MESI se il trasporto ha inizio o termine fuori dell’Europa;
● INTERNAZIONALE Art. 32 CMR: PRESCRIZIONE 1 ANNO O 3 ANNI in caso di DOLO e/o COLPA GRAVE
– INTERRUZIONE CON RACCOMANDATA A.r.;
– ex art. 32 CMR il decorso della prescrizione è sospeso dalla data di ricezione della richiesta risarcitoria fino al momento in cui il vettore respinge il reclamo e restituisce la documentazione allegata alla raccomandata.
Dall’analisi delle diverse tipologie di trasporto che nella pratica si presentano, i termini sia di prescrizione che di decadenza cambiano a seconda della tipologia del trasporto. Per capire meglio gli interessi in gioco è fondamentale analizzare il tema dall’angolo visuale sia del contrante di polizza/assicurato che compagnia di assicurazione. Per semplicità ci metteremo ad analizzare la prescrizione annuale prevista per i diritti nascenti dal contratto di trasporto nazionale così come previsto dall’art. 2951 del codice civile il quale testualmente stabilisce che:
“Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.”
Prima cosa da fare? Prestare attenzione ai termini di prescrizione…
La prima cosa da fare in caso di sinistro che coinvolga le merci trasportate e prestare attenzione ai termini di prescrizione.
Questo deve essere fatto su diversi fronti. Nei confronti della compagnia di assicurazione , nei confronti del vettore responsabile, nei confronti del cliente che addebita il danno.
Compagnia di assicurazione
Per quanto riguarda la compagnia di assicurazione è necessario una volta denunciato il sinistro, tenere monitorato il termine di prescrizione previsto in polizza di 2 anni. Invero se decorso (e non opportunamente interrotto tramite raccomandata a.r. / pec / fax) può veder pregiudicato il proprio diritto ad essere risarciti da parte delle compagnia di assicurazione.
Vettore responsabile
Con riferimento al vettore responsabile del danno in caso di subvezione, è fondamentale provvedere a redare e inviare una formale comunicazione di responsabilizzazione e di messa in mora del vettore, nella quale viene comunicata la sua integrale responsabilità per il danno occorso.
Questo è basilare per due ordini di motivi, che si intersecano con gli interessi della compagnia di assicurazione. Il primo, che questa comunicazione è indispensabile per poter addebitare il danno eventualmente direttamente al vettore in caso di mancata attivazione della copertura assicurativa. Il secondo motivo che nel caso si fosse denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione, tale comunicazione ha lo scopo primario di poter permettere agli assicuratori di tenere indenne il loro diritto alla rivalsa verso il vettore responsabile. Infatti la compagnia di assicurazione provvederà a liquidare il danno ed andrà a recuperare l’importo nei confronti del vettore responsabile. Circostanza quest’ultima difficilmente attuabile se fosse decorso il termine di prescrizione non potendo la compagnia di assicurazione agire in rivalsa. Con la conseguenza che la liquidazione del sinistro medesimo potrebbe essere compromessa. Di seguito alleghiamo un modello di lettera facsimile per chiarire ulteriormente il tema su come va predisposta
Cliente
Per quanto riguarda il cliente che addebita, anche qui va monitorato il termine di prescrizione. Infatti se il cliente non provvede ad interrompere la prescrizione nei termini previsti il trasportatore potrà eccepire il decorso del termine di un anno. E conseguentemente aver diritto a non pagare alcunché nei confronti del proprio cliente.
Per accedere all’approfondimento sulla costituzione in mora attraverso diffida scritta stragiudiziale consulta il pdf da il link qui sotto.
Articolo e contenuti scritti da:
Dott. Ivan Rigucci, consulente assicurativo specializzato nel mondo dei trasporti marittimi e terrestri.
Per info e approfondimenti: rigucciivan7@gmail.com
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