Come bisogna comportarsi in caso di guasto del cronotachigrafo? Quali sanzioni per l’azienda? E per il conducente?

Nell’ambito dell’attività lavorativa quotidiana possono accadere degli imprevisti, nel settore dell’Autotrasporto in particolare gli imprevisti sono quasi all’ordine del giorno (un rallentamento in autostrada a causa di un incidente, un ritardo durante il carico ecc.)

Ma cosa fare se l’imprevisto è causato dallo strumento di controllo? In poche parole cosa dobbiamo fare se improvvisamente ci rendiamo conto che abbiamo il cronotachigrafo guasto?

Art. 37 REG 165/2014

Procedure in caso di funzionamento difettoso dell’apparecchio

“1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, l’impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o da un’officina autorizzati, non appena le circostanze lo consentano.

Se il ritorno alla sede dell’impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:

a) sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure

b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione"

 

IN SINTESI:

Se il tachigrafo si rompe per poter continuare il viaggio ed evitare sanzioni è necessario riportare MANUALMENTE sul disco o dietro la stampata del tachigrafo digitale le attività e poi provvedere a riparare quanto prima Il  tachigrafo presso un centro tecnico autorizzato.

 

ESEMPIO CON STAMPATA – TACHIGRAFO DIGITALE 

 

 

ESEMPIO CON DISCO – TACHIGRAFO ANALOGICO

 

A che sanzioni vado incontro se non provvedo a segnalare manuale le attività e circola con crono non funzionante?

 

CONDUCENTE: ART 179 C. 2 E 9 

sanzione da 848 € a 3393,00 €

10 PUNTI CQC sospensione patente da 15 gg a 3 mesi

Pagamento entro 5 giorni: 1696.50 €

 

TITOLARE DELLA LICENZA – SE DIVERSO DAL CONDUCENTE ART. 179 C. 3

Sanzione da 814 € a 3260 €

Pagamento entro 5 giorni: 569.80 €

Oltre 60 gg: 1630 €

Alla terza violazione in un anno sospensione della licenza.

 

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