Come bisogna comportarsi in caso di guasto del cronotachigrafo? Quali sanzioni per l’azienda? E per il conducente?
Nell’ambito dell’attività lavorativa quotidiana possono accadere degli imprevisti, nel settore dell’Autotrasporto in particolare gli imprevisti sono quasi all’ordine del giorno (un rallentamento in autostrada a causa di un incidente, un ritardo durante il carico ecc.)
Ma cosa fare se l’imprevisto è causato dallo strumento di controllo? In poche parole cosa dobbiamo fare se improvvisamente ci rendiamo conto che abbiamo il cronotachigrafo guasto?
Art. 37 REG 165/2014
Procedure in caso di funzionamento difettoso dell’apparecchio
“1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, l’impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o da un’officina autorizzati, non appena le circostanze lo consentano.
Se il ritorno alla sede dell’impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:
a) sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure
b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione"
IN SINTESI:
Se il tachigrafo si rompe per poter continuare il viaggio ed evitare sanzioni è necessario riportare MANUALMENTE sul disco o dietro la stampata del tachigrafo digitale le attività e poi provvedere a riparare quanto prima Il tachigrafo presso un centro tecnico autorizzato.
ESEMPIO CON STAMPATA – TACHIGRAFO DIGITALE
ESEMPIO CON DISCO – TACHIGRAFO ANALOGICO
A che sanzioni vado incontro se non provvedo a segnalare manuale le attività e circola con crono non funzionante?
CONDUCENTE: ART 179 C. 2 E 9
sanzione da 848 € a 3393,00 €
10 PUNTI CQC sospensione patente da 15 gg a 3 mesi
Pagamento entro 5 giorni: 1696.50 €
TITOLARE DELLA LICENZA – SE DIVERSO DAL CONDUCENTE ART. 179 C. 3
Sanzione da 814 € a 3260 €
Pagamento entro 5 giorni: 569.80 €
Oltre 60 gg: 1630 €
Alla terza violazione in un anno sospensione della licenza.
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