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Sono un autista di autobus, dopo aver usufruito della “deroga dei 12 giorni” quante ore di riposo settimanale devo effettuare?

mer 12 aprile 2023

La normativa EU sui tempi di guida e riposo prevede una serie di deroghe specifiche per particolari tipologie di trasporto.

Questa settimana il nostro formatore per rispondere al quesito di un nostro lettore, ritratterà un argomento specifico del trasporto internazionale di passeggeri : “la deroga dei 12 giorni”.

 

Qual è la definizione di trasporto internazionale di passeggeri?

L’art 2 del REG 1073/2019 definisce i “trasporti internazionali di passeggeri” come gli spostamenti di veicoli:

1 - I cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o Paesi terzi;

2- I cui punti di partenza e di arrivo siano situati nello stesso stato membro, mentre l’imbarco O lo sbarco dei passeggeri hanno luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo;

3 - Da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

4 - Tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri.

 

Quando è stata introdotta la deroga dei 12 giorni?

La deroga dei 12 giorni è stata introdotta dall’art 29 del REG. 1073/2009 CE (che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006) che ha previsto la modifica dell’art. 8 del Reg. 561/06 con l’aggiunta del paragrafo 6 bis.

 

Cosa prevede questa deroga?

Solo per il trasporti internazionali di passeggeri, il conducente, dopo un riposo settimanale regolare, può rinviare il successivo (riposo settimanale) di 12 periodi di 24 ore consecutivi.
Allo scadere del dodicesimo periodo di 24 ore dovrà usufruire:

  • di almeno due consecutivi riposi settimanali regolari (45+45 = 90 ore)

  • oppure di almeno un riposo settimanale regolare unito ad un riposo settimanale ridotto (45+24= 69 ore).

 La riduzione va comunque compensata in blocco entro la terza settimana successiva dall’ultimo dei 12 periodi di 24 ore.

 

Quali condizioni bisogna rispettare per poter usufruire dei questa deroga?

 

1 - Il servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri deve avere una durata di almeno 24 ore consecutive in uno stato membro o in un Paese terzo a cui si applica il regolamento CE 561/06 diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio.

 

2 - Il veicolo sul quale viene effettuato deve essere munito di tachigrafo digitale (NON è AMMESSO TACHIGRAFO ANALOGICO).

 

3 - In caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, a bordo del veicolo devono esserci due conducenti; nel caso di conducente singolo, il periodo di guida continua deve essere di massimo 3 ore, invece delle solite 4 ore e 30.

 

Quindi la riduzione a 3 ore di guida tra le 22:00 e le 06:00 come condizione per accedere alla deroga vale solo nel caso di trasporto internazionale di passeggeri con un solo conducente alla guida.

NB: la deroga è ammessa solo per i servizi occasionali di trasporto di passeggeri, cioè per quei servizi di trasporto la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Non è, invece ammessa per il trasporto internazionale regolare, cioè che hanno una frequenza e si sviluppano su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

 

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SCARICA REG 1073/2009

Art. 8 6-bis REG. 561/06 “Deroga die 12 giorni“

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata


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