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Se supero le 15 ore di impegno a causa di un incidente, e utilizzo la deroga dell’art.12 dopo sono obbligato a fare 11 ore di riposo per non essere in sanzione?

mar 30 gennaio 2024

Dopo un po’ di meritate vacanze torna a grande richiesta il nostro formatore; con l’approfondimento di oggi proverà a chiarire uno dei tanti dubbi relativi al riposo giornaliero. 

Per non perdere le vecchie abitudini partiamo con un bel ripasso.

Nel quesito di questo conducente è necessario riprendere due importanti argomenti:

  1. Tempo di impegno/riposo, arco di 24 ore
  2. Deroga art. 12.

Che cos’è l’impegno?

Come abbiamo già riportato in molti approfondimenti passati il cosiddetto tempo di impegno, è una definizione che non è presente nel Codice della Strada, ma viene spesso utilizzata nel “gergo comune” dai conducenti per individuare la propria giornata lavorativa.

L’impegno giornaliero potremmo definirlo come: il tempo complessivo di guida, lavoro, disponibilità e pause dalla guida compiuti da un conducente nell’arco della sua giornata lavorativa (il tutto registrato dal tachigrafo).

In sostanza il tempo che trascorre dalla prima attività (guida o lavoro) registrata sulla carta tachigrafica, all’ultima ( guida o lavoro) prima dell’estrazione o dell’inizio del riposo (inizio e fine giornata).

Come si calcola l’impegno?

L’impegno inizia dalla prima attività diversa dal riposo che viene registrata sulla carta tachigrafica e termina all’ultima attività, diversa dal riposo, svolta dal conducente.

Definire il tempo di impegno aiuta quindi il conducente a capire entro quando terminare la giornata per poter svolgere correttamente un periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore.

Quanti e quali sono i tipi di risposo giornaliero?

RIPOSO (Art 8):

“I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

Il riposo può essere:

RIPOSO REGOLARE: 11 ORE

Se si svolge un riposo di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore, il conseguente impegno sarà di 13 ore:

13 ore di impegno + 11 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

RIPOSO REGOLARE FRAZIONATO: 3+9 ORE (si può fare tutti i giorni senza limitazioni)

RIPOSO RIDOTTO: ALMENO 9 ORE per un massimo di 3 volte a settimana

Se si effettua un riposo di almeno 9 ore nell’arco di 24 ore, il conseguente impegno sarà di 15 ore:
15ore di impegno + 9 ore di riposo = 24 (arco di 24 ore)

 

Un concetto MOLTO IMORTANTE da conoscere quando si parla di tempo di riposo, è quello di “arco di 24 ore”.

Che cosa si intende per arco di 24 ore?

Quando un conducente inserisce la carta tachigrafica nel tachigrafo e su questa viene registrata la prima attività (guida o lavoro) entro 24 ore da quel momento è necessario effettuare un riposo di 9 o 11 ore.

Nell’esempio qui sotto, anche se il conducente ha svolto 11 ore di riposo “effettive” (cioè dal termine della sua ultima attività ha riposato 11 ore) ai fini del regolamento nell’arco delle 24 ore il riposo giornaliero è di sole 8 ore .

Le 3 ore di riposo in più (che vanno sempre bene perché ha recuperato le energie psico-fisiche) in realtà non possono essere conteggiate ai fini del riposo giornaliero perché fuori dall’arco delle 24 ore.

Quindi se il conducente ha fatto un riposo di 11 ore è in sanzione lo stesso?

Si in questo caso anche se il conducente ha riposato 11 ore ed è partito più tardi la mattina dopo per “essere in regola” e non incorrere in sanzioni in realtà, a meno che non abbia utilizzato delle deroghe, è sanzionabile perché le ore riposo nell’arco di 24 ore sono solo 8. (inferiori al riposo giornaliero minimo di 9)

Passiamo quindi alla deroga dell’art. 12 Che cos’è?

A volte può succedere che, a causa di un evento eccezionale (ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada, ritardi ai punti di carico scarico ecc.), si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.

Da sempre il 561/06 ha previsto all'art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo (a determinate condizioni) senza rischiare di incorrere in sanzioni.

Che cosa prevede il testo dell’art 12?

 

Quindi A condizione di:

  • Non compromettere la sicurezza stradale
  • E per raggiungere un punto di sosta appropriato

Il conducente può derogare a:

  • Tempi di guida giornaliera e settimanale
  • Pause dalla guida
  • Riposo giornaliero (impegno) e settimanale

 

In caso di deroga il conducente come si deve comportare?

Quando un conducente deroga ai tempi di guida o riposo deve giustificare manualmente sul retro della stampa o del disco il motivo di tale deroga, “al più tardi” nel momento in cui raggiunge un punto di sosta adeguato a mettersi in sicurezza.


 

Il tempo derogato va compensato? Entro quanto? Se non compenso sono in sanzione?

Si - Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Attualmente, non è prevista alcuna sanzione in caso di mancata compensazione di tale periodo. 

 

Arriviamo quindi alla domanda del nostro conducente: Se supero le 15 ore di impegno a causa di un incidente, e utilizzo la deroga dell’art.12,  una volta raggiunt il punto di sosta,  sono obbligato a fare 11 ore di riposo per non essere in sanzione?

Se il conducente in questione ha superato le ore 15 ore di impegno ad esempio di 30 minuti, il suo riposo giornaliero (a prescindere dalla deroga) nell’arco di 24 ore sarà di 8 ore e 30 minuti.

Per non incorrere in sanzioni sarà necessario (se ricorrono i presupposti) utilizzare la deroga dell’art.12 in modo tale da potersi tutelare in caso di un controllo successivo.

Nell'esempio in questione:

  • il conducente ha iniziato il suo arco di 24 ore alle ore 05:00 del mattino
  • Per cause eccezionali termina alle 20:30 con 15 ore e 30 minuti di impegno
  • In questo caso il riposo è "già" di 8:30 minuti.
  • Il conducente compila la deroga dell'art. 12 ( perchè ricorrono i presupposti di eccezionalità

 

Può riparitre alle ore 05:00 non vi è alcun obbligo di effettuare 11 ore di riposo in quanto quello che tutela da un'eventuale sanzione,  è la stampata con la deroga; 

Sulla carta tachigrafica rimane registrato il superamento dell’impegno, e solo una deroga scritta e utilizzata correttamente può essere presa in considerazione in caso di controllo.

E’ la deroga che può evitare la sanzione NON l’aver svolto 11 ore di riposo.

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