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Quali documenti bisogna avere a bordo in caso di controllo su strada per attestare la regolarità del rapporto di lavoro tra conducente e azienda?

mar 29 gennaio 2019

Oggi affrontiamo un argomento importante in merito di controlli documentali dei conducenti di mezzi pesanti.

Durante un controllo su strada, tra i vari documenti che è necessario avere a bordo ( per la lista completa rimandiamo al nostro APPROFONDIMENTO ),uno che riveste particolare importanza è quello che ( all’interno della LISTA DI CONTROLLO DISPOSTA DAL MINISTERO ) è più comunemente definito “Documento rapporto di lavoro”.

Un conducente può essere alla guida di un veicolo pesante in veste di : dipendete, collaboratore familiare, titolare ecc; in base alla tipologia di rapporto che lega il conducente all’azienda è necessario avere a bordo del veicolo la documentazione idonea che attesti a quale titolo quest’ultimo è alla guida del mezzo.

Tale documento è richiesto per tutti i conducenti (italiani, comunitari od extracomunitari) di veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale (art. 12 del D.M. 22/5/1998  Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto. ). I vari documenti attestanti il regolare rapporto di impiego sono stati da ultimo rideterminati dal Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori con la delibera n. 1/2005 del 27/1/2005.

1. LAVORATORI SUBORDINATI E SOCI LAVORATORI  CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:
    1. Originale dell’ultimo foglio paga. (SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE)
   2. Oppure copia autentica del contratto di lavoro Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essereaccompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

2. LAVORATORE COMANDATO O DISTACCATO
    1. Originale o copia autentica della lettera di comando o distacco
    2. E Originale dell’ultimo foglio paga.

3. LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
    1. Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l’impresa somministratrice e l’utilizzatore, in corso di validità.

4. LAVORATORI AUTONOMI E SOCI LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMI
   1. Originale dell’ultimo foglio paga. (SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE)
   2. Oppure copia autentica del contratto di lavoro. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essereaccompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

5. TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
   1. Patente di guida,
   2. nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.

 6.SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE

   1.Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve  essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

7. COLLABORATORE FAMILIARE

   1.Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell’impresa che attesti la vigenza dell’iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.    

8. SOCI DI UNO DEI RAGGRUPPAMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA E) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454 ( SOCIETA’)​​​​​​​

   1.Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l’estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

9. AMMINSITRATORI DI SOCIETA’ DI CAPITALI​​​​​​​

   1.Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all’amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Quali sanzioni sono previste in caso di mancanza di tale documento?

L’art. 180 c. 4 prevede in caso di mancanza del documento all’atto del controllo una sanzione amministrativa

da € 42, 00 a € 173,00 ( € 29,40 se si paga entro 5 giorni). 

Inoltre il titolare di sanzione è invitato a presentarsi entro 30 giorni presso un’ufficio di polizia per esibire il documento mancante  , l’inosservanza di tale obbligo comporterà la sanzione di cui all’art 180 c. 8 del CDS

Da € 431,   a € 1734,00.

NOTA BENE:  Nel trasporto in conto proprio non è obbligatorio tenere a bordo la documentazione attestante il rapporto del conducente con il titolare della licenza, ma se ne può chiedere esibizione entro un termine ( Fonte Prontuario Egaf)

SCARICA LA DETERMINAZIONE DEL COMITATO CENTRALE DELL’ALBO

SCARICA LA LISTA DI CONTROLLO RELATIVA AI CONTROLLI SU STRADA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Fonti :   Comitato centrale dell’ Albo

             Codice della Strada

               

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