Iscriviti alla nostra newsletter

Quale sanzione è prevista in caso di revisione del tachigrafo scaduta?

mar 05 febbraio 2019

Il REG. 165/2014 all’art 23 prevede che i tachigrafi siano sottoposti a controllo periodico biennale.

 

Cosa prevede di preciso l’art. 23?

Art. 23 - Ispezioni dei tachigrafi

1. I tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Le ispezioni periodiche sono condotte almeno ogni due anni.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 verificano almeno:

  • che il tachigrafo sia istallato correttamente ed idoneo al veicolo,
  • il corretto funzionamento del tachigrafo,
  • la presenza del marchio di omologazione sul tachigrafo,
  • la presenza della targhetta di montaggio,IT L 60/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.2.2014
  • l’integrità e l’efficacia di tutti i sigilli,
  • l’assenza di eventuali collegamenti del tachigrafo a dispositivi di manipolazione,
  • le dimensioni dei pneumatici e la circonferenza effettiva dei pneumatici.

3. Le officine che conducono le ispezioni redigono una relazione sull’ispezione laddove debba essere posto rimedio a irregolarità di funzionamento del tachigrafo emerse a seguito di un’ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell’autorità nazionale competente. Essi tengono inoltre un elenco di tutte le relazioni redatte sulle ispezioni.

4. Le relazioni sulle ispezioni sono conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Gli Stati membri decidono durante tale periodo se le relazioni sulle ispezioni devono essere trattenute o trasmesse all’autorità competente. Qualora conservi le relazioni sulle ispezioni, l’officina,le mette a disposizione insieme alle calibrature eseguite nel corso del periodo in questione su richiesta dell’autorità competente.

Ai sensi della L 35/2012 l’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione del viecoli di cui all’art. 80. La sua omissione comporta quindi l’impossibilità di revisione del veicolo.

 

Quali sanzioni previste?

Può tuttavia accadere che per un disallienamento temporale il controllo periodico scada tra una revisione e l’altra.

In tal caso quindi in sede di controllo, l’accertata scopertura dell’ispezione periodica comporta la sanzione di cui all’art 19 L 727/1978 che si applica in via residuale a tutte le infrazioni in materia di tachigrafo a cui non è stata attribuita una sanzione specifica.

Sanzione prevista: da € 52,00 a € 102,00 (€ 36,40 con pagamento entro 5 gg).

 

FONTI:
- Prontuario CDS Egaf
- Reg. 165/2014

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata


Scarica PDF

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento. Utilizza anche cookie di marketing, che sono disabilitati di default e vengono attivati solo previo consenso da parte tua.

Per saperne di più x