Iscriviti alla nostra newsletter

Per quali sanzioni relative ai tempi di guida è previsto il pagamento immediato in strada?

mer 31 luglio 2019

Le sanzioni relative ai tempi di guida e riposo sono contenute nell’art. 174 del Codice della Strada.

Tali sanzioni sono suddivise in fasce di gravità

- LIEVE (entro il 10%)
- GRAVE (tra il 10% e il 20%)
- MOLTO GRAVE (oltre il 20%)

Per le infrazioni presenti nell’Art. 174 ai commi 5, 6 e 7, commesse da titolari di patente C, CE, D, DE nell'esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose è previsto nel caso di contestazione immediata il PAGAMENTO DIRETTO, cioè pagamento direttamente nelle mani dell’agente accertatore (art. 202, c.2-quater, CDS).

 

PER QUALI SANZIONI NON È PREVISTO IL PAGAMENTO IMMEDIATO?

Art. 174 c.4 e c.8

Sostanzialmente non è previsto il pagamento immediato in strada per le sanzioni sui tempi di guida e riposo entro il 10% di gravità (Art. 174 c.4) e per le sanzioni relative alle pause alla guida (Art. 174 c.8).

 

SE IL CONDUCENTE PAGA DIRETTAMENTE SU STRADA UNA SANZIONE SU ART.174 POI È POSSIBILE FARE RICORSO?

Si, ma solo se comunica agli agenti il pagamento a TITOLO DI CAUZIONE.

Nel caso in cui il conducente o l’impresa stessa da cui quest’ultimo dipende, siano costretti al pagamento immediato in strada e siano intenzionati a fare ricorso, è necessario effettuare il pagamento a titolo di cauzione.

Attenzione, se invece il pagamento viene effettuato a titolo definitivo non è più possibile fare ricorso.

L’opzione “a titolo di cauzione” va correttamente indicata sul verbale dagli agenti e verificata dal conducente prima di firmare e pagare la sanzione.

Di seguito riportiamo un esempio di verbale con pagamento diretto a titolo di cauzione.

 

Si ricorda che in caso di sanzioni relative ai tempi di guida e riposo

- Conducente e azienda sono coobbligati in solido per la sanzione elevata al conducente
- Per l’azienda è prevista un’ulteriore sanzione 174 c. 14

Esempio:
Un conducente poteva guidare solo 9 ore, ma ne guida ad esempio 9 e 30 (il conducente in questione non presenta deroghe art. 12)

Sanzioni previste

  1. Sanzione al conducente e Azienda coobbligata in solido: € 40,00 (questi vanno saldati o dal conducente o dall’azienda)
  2. Sanzione all’azienda Art. 174 c.14: € 327,00 per non aver organizzato adeguatamente l’attività dei conducenti.

In merito alla sanzione del 174. c.14 relativa all’azienda si rimanda all’articolo sulla formazione dei conducenti come da DD 215/2016.

“l’organo di polizia stradale può NON contestare all’impresa il comma 14, qualora abbia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD215/2016 (attestato corso di formazione + istruzioni scritte + verbale di controllo con cadenza trimestrale), e si tratti di violazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative, (INFRAZIONI MINORI). In tutti gli altri casi si procederà alla contestazione rimettendo la valutazione in ordine alle responsabilità dell’impresa al Prefetto o Giudice di Pace”.

 

Dispensa completa su tutte le sanzioni sui tempi di guida e riposo

Sul nostro negozio online puoi trovare la dispensa completa con tutte le sanzioni su tachigrafo e tempi di guida.

VAI AL NEGOZIO ONLINE

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata

 

 


ARGOMENTI TRATTATI

Scarica PDF

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento. Utilizza anche cookie di marketing, che sono disabilitati di default e vengono attivati solo previo consenso da parte tua.

Per saperne di più x