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Nuove norme sulle revisioni dei veicoli e dei rimorchi

mar 13 novembre 2018

La Direzione Generale per la Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha emesso, lo scorso 30 ottobre, una nuova circolare relativamente al Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 Maggio 2018.

La Circolare da nuove indicazioni operative sull’espletamento dei controlli tecnici, previsti dal Decreto Ministeriale 214/2017, dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti su strade pubbliche.

In particolare le indicazioni riguardano:

- la revisione dei rimorchi leggeri (categorie O1 e O2, di massa fino a 3,5 ton), la circolare riporta in allegato una tabella esplicativa così da evitare interpretazioni errate del calendario di chiamata a revisione dei rimorchi.

- attestato del superamento del controllo in merito alla necessaria procedura di inserimento del chilometraggio. I primi attestati prodotti non riportano il dato del chilometraggio: per le revisioni effettuate dal 20 maggio 2018, questo può essere ottenuto consultando il sito internet del portale dell’automobilista, oppure facendo richiesta all’ufficio della motorizzazione (UMC) di competenza; per le revisioni effettuate prima del 20 maggio, non è disponibile una sequenza storica attendibile, essendo ancora in fase sperimentale. Per le riparazioni o sostituzioni del contachilometri eseguite dal 1°novembre 2018, il proprietario del mezzo, all’atto della revisione, deve presentare una dichiarazione di installazione che evidenzi il numero di chilometri segnato dall’apparecchio al momento della sostituzione; per gli interventi eseguiti prima del 1° novembre, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva. All’atto della consegna della carta di circolazione, l’ispettore dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.

- A partire dal 19 novembre 2018 - se il proprietario del veicolo (considerato l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri) fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.

 

Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare - vedi circolare

 


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