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NUOVA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO SULLA CONSERVAZIONE DEI DATI TACHIGRAFICI IN RAPPORTO AL LIBRO UNICO DEL LAVORO.

lun 20 febbraio 2017

Una circolare dell’Ispettorato del lavoro del 9 febbraio 2017 chiarisce alcune questioni sulla conservazioni dei dati tachigrafici in rapporto al Libro Unico del Lavoro.

Premessa: le registrazioni del tachigrafo sono da tenere obbligatoriamente per 12 mesi dalla data di utilizzazione. Le registrazioni servono anche a determinare l'orario di lavoro del personale mobile delle aziende di autotrasporto.

 Il Libro Unico del Lavoro prevede la registrazione di una serie di dati relativi al rapporto di lavoro, tra cui l'orario.

Il rapporto di lavoro degli autisti, si sa,  è un po’ particolare (infatti è definito “lavoratore mobile”) e dunque è stato previsto che le registrazioni dell'orario lavorativo effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese in questione, ma comunque entro 4 mesi dallo svolgimento.

 

E nel frattempo? La normativa lascia la possibilità di indicare ogni giorno la presenza del lavoratore inserendo questa indicazione con la lettera «P», ma ovviamente rispetto ai dati effettivi, c’è bisogno di una prova. E la prova la forniscono i dischi e i dati scaricati dal tachigrafo che indicano in modo inconfutabile l’orario svolto.

 

In pratica, il Libro Unico va aggiornato al massimo ogni quattro mesi, conservando come prova i dischi e i dati tachigrafici; ma qui sorge un dubbio: vsto che il Libro Unico va conservato per 5 anni, questo significa che anche i dati del tachigrafo vanno conservati cinque anni ?

 

L’Ispettorato chiarisce che la risposta è NO: I dischi e dati tachigrafici in base alla normativa europea vanno conservati per almeno un anno dall’utilizzo e questa conservazione non c’entra niente con l’altra relativa al Libro Unico.

 

Concludendo:

·       il Libro Unico del Lavoro va conservato per almeno 5 anni;

·       la registrazione dei dati relativi all'orario di lavoro del personale mobile deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione;

·       la registrazione differita dell'orario di lavoro è consentita se si dispone di documenti che provano l'effettivo orario di lavoro;

·       i dischi e i dati tachigrafici vanno conservati per un anno in adempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.

 


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