Iscriviti alla nostra newsletter

MIT – CHIARIMENTI SULLE AUTORIZZAZIONI BILATERALI VALIDE PER L’”AUTOSTRADA VIAGGIANTE”

mar 12 febbraio 2019

Il Ministero dei trasporti in data 30 gennaio 2019 ha emanato una nota ( prot 2170) avente come oggetto : “ attività di controllo sul trasporto internazionale extracomunitario di merci. Autorizzazioni bilaterali per autostrada viaggiante. Precisazioni sulle limitazioni “.

Che cos’è l’Autostrada Viaggiante?

Un'autostrada viaggiante o anche denominata autostrada ferroviaria (è diffuso anche il termine "RoLa" acronimo del termine tedesco “Rollende Landstrasse” ) è una forma di trasporto combinato che coinvolge il trasporto di complessi veicolari su treni merci e i conducenti viaggiano al seguito, in un vagone di accompagnamento.

A differenza del trasporto intermodale,  l'autostrada viaggiante prevede il trasporto dell'intero complesso veicolare (cioè trattore stradale incluso).

Le autorizzazioni per “l’autostrada viaggiante” riportano una particolare dicitura :

“ valida per autostrada viaggiante con obbligo di discesa dal treno e risalita sul trano sul territorio italiano per il vettore …….. , accompagnata da documentazione che comprovi l’intero percorso ferroviario”

Che tipo di documentazione va dunque presentata in sede di controllo?

Il Ministero da le seguenti linee guida:

  • Al momento dell’inizio della circolazione su strada nel territorio italiano e fino al termine della prima fase del viaggio ( consegna della merce nel caso di ingresso a carico, ovvero carico della merce nell’ipotesi di ingresso a vuoto) il vettore extracomunitario è tenuto ad esibire la documentazione che provi soltanto l’ingresso tramite il treno in territorio italiano.

 

  • Il medesimo vettore è , invece, tenuto all’esibizione anche dei documenti comprovanti l’uscita con il treno – fornendo prova dell’intero percorso ferroviario – solo dopo aver consegnato ( o preso in carico) la merce ed una volta intrapreso il viaggio di ritorno.

 

Come si dimostra di aver rispettato la limitazione?

Il MIT sottolinea che la dimostrazione può essere fornita tramite l’esibizione sia del biglietto ferroviario, sia dei documenti idonei a dimostrare l’avvenuta prenotazione; in entrambi i casi la documentazione deve riportare la targa del veicolo ( o veicoli nel caso di complesso veicolare)

SCARICA LA NOTA DEL MIT

Fonte: www.mit.gov.it


Scarica PDF

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento. Utilizza anche cookie di marketing, che sono disabilitati di default e vengono attivati solo previo consenso da parte tua.

Per saperne di più x