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Fare il corso sul cronotachigrafo come previsto da decreto – Esenta veramente dalla responabilità l’impresa ex art. 174 c 14 cds? –No l’impresa non è esentata (per ora)

mer 22 febbraio 2017

Dall’uscita del DD 215 2016  recante, disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici, sembra che la materia CRONOTACHIGRAFO E TEMPI DI GUIDA sia UNA NOVITÀ.

Ebbene il tachigrafo digitale non è una novità, infatti quest’anno a maggio compie 11 anni (addirittura il primo regolamento che introduce il tachigrafo digitale risale al 1998 REG. 2195/1998), molto spesso ci dimentichiamo di tutto ciò.

Abbiamo già avuto modo di ricordare, ma lo ribadiamo, che La formazione del personale conducente sull'utilizzo del cronotachigrafo digitale è un obbligo per le aziende previsto dal Decreto Ministeriale del 31 marzo 2006 art. 2 (Vedi Decreto)

Detto questo, e dato per certo che il corso non è obbligatorio, in quanto è la stessa circolare che lo dice, ci siamo posti un’ulteriore domanda  (che forse è quello che interessa di più): Ma fare il corso toglie definitivamente la responsabilità ex art. 174 c 14 all’impresa?

Art. 174.14 “L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.305,00 (da euro 436,00 a euro 1.740,00 se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 07:00)per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”

Secondo il Decreto, costituisce valido motivo per superare la presunzione di omessa vigilanza

  • La partecipazione ad un corso di formazione di 8 ore
  • Effettuare attività di Istruzione
  • Effettuare, da parte dell’impresa ,attività di controllo ogni 3 mesi

Tuttavia, la circolare parla di “piena discrezionalità di valutazione riservata All’Autorità di controllo”.

Dunque il Decreto parla di

  1. Corso Di formazione
  2. Oneri di Istruzione
  3. Attività di controllo

Per cui le aziende e chi organizza i corsi devono assolvere questi tre punti; NON BASTA IL SEMPLICE CORSO bisogna attivare tutta l’attività FORMAZIONE-ISTRUZIONE-CONTROLLO, tuttociò può costituire elemento di valutazione per dimostrare l’esatto adempimento della prescrizione si cui all’art. 174 c 14 cds

 

Quindi il 174.c14 RELATIVO ALLA RESPONABILITÀ DELL’IMPRESA? RIMANE UGUALE? SI

La Circolare in materia di Corsi sul Cronotachigrafo è stata emanata dal Ministero dei Trasporti, per cui fino all’emissione di una circolare da parte del Ministero dell’Interno, che darà le linee guida agli operatori su strada in merito ai controlli, Le forze dell’ordine applicheranno ancora l’art 174 c 14  come sempre.

In conclusione, in attesa di una Circolare da parte del Ministero dell’Interno La responsabilità dell’Impresa ex art 174 c. 14 RIMANE ASSOLUTAMENTE INVARIATA.

 

Alleghiamo al presente articolo un’interessante approfondimento dell’Ufficio Studi Asaps.

Scarica la risposta al quesito da noi posto ad Asaps

 

© TachConsulting - Riproduzione riservata


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