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È possibile incorrere in sanzioni per il mancato scarico della scheda del conducente e della memoria di massa del cronotachigrafo? - SI

mer 20 marzo 2019

Il tachigrafo digitale registra i dati relativi all’uso del Veicolo e dell’attività dei conducenti all’interno della propria memoria di massa e sulle carte tachigrafiche. Tra le responsabilità delle imprese di trasporto previste dall’Art 10 del REG 561/06 rientra quella relativa allo scarico e conservazione dei dati digitali (memoria di massa e schede tachigrafiche).

L’ART 10 c. 5 a REG. 561/06 infatti cita:

“Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (TACHIGRAFI DIGITALI) e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

1. garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

2. garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa;

 

Quali sono i riferimenti normativi che richiamano questo obbligo?

  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006, recante: «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98»;
  • Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione Europea del 1° luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

 

L’azienda quindi ha l’obbligo di scaricare (copiare) regolarmente sia i dati della scheda del conducente, sia quelli della memoria di massa del tachigrafo.

La memoria della carta del conducente e la memoria del tachigrafo digitale devono essere copiate, con un opportuno dispositivo di scarico, su un altro supporto informatico (PC, chiavetta USB, ecc.) e devono essere conservate in sicurezza presso l’impresa in modo da garantirne l’inalterabilità e la conservazione del tempo.

 

Perché bisogna scaricare i dati tachigrafici?

Il REG. 581/2010 al paragrafo 4 cita “dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi”

Sostanzialmente i tachigrafi e le schede hanno una memoria limitata che non permette di contenere una quantità di dati infinita, quindi, fare lo scarico dei dati in maniera regolare permette di evitare qualsiasi perdita degli stessi.

 

Ma ogni quanto tempo c’è l’obbligo di scarico e di conservazione dei dati?

Carta del conducente: al massimo ogni 28 GIORNI

Memoria del tachigrafo: al massimo ogni 90 GIORNI

Conservazione dei dati in azienda: almeno 1 ANNO

 

 

Se lo scarico non viene fatto nei tempi previsti dalla normativa i dati si perdono?

NON NECESSARIAMENTE. Il meccanismo di registrazione dei dati è progettato in modo tale che i nuovi dati siano registrati su quelli più vecchi. Quindi come già detto in precedenza uno scarico regolare permette di evitare perdite di tati.

 

È vero che nella scheda tachigrafica rimangono salvati solo 28 giorni di dati?

NO. Nella scheda tachigrafica rimangono salvati dati per ben più di 28 giorni (6 mesi circa di media).

 

Come si scaricano i dati della scheda del conducente e del tachigrafo?

Leggi il nostro articolo in cui spieghiamo nel dettaglio la corretta procedura di scarico sia per la carta del conducente che della memoria del tachigrafo – Leggi articolo

 

È possibile incorrere in sanzioni su strada per il non rispetto dello scarico dei dati?

La risposta è SI – Gli organi di controllo che dispongono di un’adeguata strumentazione possono verificare con esattezza tutti gli scarichi (copie) che sono stati svolti sia per la carta del conducente che per la memoria di massa del tachigrafo. In questo modo possono verificare in modo preciso se l’azienda supera le scadenze di scarico previste dal Regolamento Europeo.

 

In che sanzioni incorro in caso di non rispetto degli obblighi di scarico?

La sanzione prevista è relativa all’Art. 174 c. 14 del Cds.

L’importo è di € 334,00

Importo ridotto con pagamento entro 5 giorni: € 233,80

ATTTENZIONE: L’organo di polizia può non contestare all’impresa l’art. 174 c. 14, qualora abbia prova, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell’adempimento degli oneri di formazione e controllo attraverso i documenti previsti dal già richiamato DD MIT 12.12.2016 n. 215. Leggi il nostro articolo per approfondire - Vai all'approfondimento

 

ALLEGATI

- Reg. 581/2010 - Leggi

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2006 - Leggi

 

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