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Assunzione lavoratori over 50: quando e come usufruire degli incentivi

mar 05 settembre 2017

I datori di lavoro privati possono fruire di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori che abbiano compiuto cinquant'anni e che versino, da oltre 12 mesi, in stato di disoccupazione.
Quella degli ultracinquantenni è stata certamente una delle categorie di lavoratori più penalizzate nel corso degli ultimi anni, non solo a causa del costante incremento del numero di cessazioni di rapporti di lavoro, ma anche a seguito del forte irrigidimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici; questi sono solo alcuni dei molteplici fattori che hanno portato all'introduzione di forme di incentivazione all'assunzione volte ad agevolare il reimpiego dei disoccupati over 50.
 

Requisiti di accesso al bonus contributivo 
Per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che la persona da assumere abbia compiuto cinquant'anni e che versi da oltre 12 mesi in stato di disoccupazione.

Il beneficio può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla collocazione territoriale dell'impresa.
Come per la generalità delle agevolazioni all'assunzione, anche quella relativa ai lavoratori ultracinquantenni può essere concessa a condizione che la stipulazione del contratto non avvenga per effetto di un obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva, né in violazione di eventuali diritti di precedenza all'assunzione di altri lavoratori.
Inoltre, per accedere agli incentivi, la regolarità della situazione contributiva del datore di lavoro deve essere attestata dal DURC e l'azienda deve avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'incentivo spetta anche per i lavoratori a tempo parziale e può essere fruito anche dalle agenzie di somministrazione, mentre sarà escluso in caso di sospensioni del lavoro connesse a situazioni di crisi aziendale o processi di riorganizzazione in atto.

 

Durata e ammontare dell’incentivazione

Lo sgravio contributivo è in misura pari al 50% dei contributi dovuti ad INPS ed INAIL, entro il tetto massimo di 4.030 Euro annui.

La durata massima dell'agevolazione è di 18 mesi dalla data di assunzione, se il contratto è a tempo indeterminato. Se il contratto è stipulato a tempo determinato, il periodo massimo è di 12 mesi, ma in caso di successiva trasformazione a tempo determinato la riduzione contributiva si estende fino al diciottesimo mese.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o in somministrazione di lavoro; non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Le aziende beneficiano dell'agevolazione sotto forma di conguaglio attraverso le denunce contributive mensili, senza possibilità di cumulo con altri incentivi di natura economica o contributiva incompatibili con quello in questione.­­­­


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